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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020

13-04-2020
Si informa la cittadinanza che il 10 Aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un Decreto che ha valenza dal giorno 14 Aprile e fino al 3 Maggio 2020.
In particolare, restano invariate le disposizioni sugli spostamenti e cioè, come previsto all’Art.1 lettera a)
-       Sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza
-       È vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
-       Non e'  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all'aperto; 
è consentito svolgere individualmente attività motoria in  prossimità 
della  propria  abitazione,  purché  comunque nel rispetto della distanza
di almeno un metro da ogni altra persona;
-       Restano aperte le attività commerciali di generi alimentari, tabaccai, 
edicole, farmacie e parafarmacie, nei quali deve essere sempre mantenuta
la distanza interpersonale di almeno un metro;
-       È comunque garantita l’apertura per il Commercio al Dettaglio di cui 
all’Allegato 1 del DPCM 10 Aprile 2020;
-       Sono garantiti i servizi alla persona di cui all’Allegato 2 del DPCM 
di cui all’oggetto;
-       È prevista l’apertura delle attività lavorative di cui all’Allegato 3 
del DPCM 10 Aprile 2020 – nel quale sono specificati i relativi codici ATECO.
-        
Si Allega alla presente notizia il DPCM 10 Aprile 2020 così come sottoscritto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i relativi allegati.
 
Si rimarca l’importanza di attenersi alle misure igienico-sanitarie 
di cui all’Allegato 4:
 
a)     Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b)     Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)     Evitare abbracci e strette di mano; 
d)     Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e)     Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f)      Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l'attività sportiva;
g)     Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h)     Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i)      Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico;
j)      Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
 
Gli esercizi commerciali devono attenersi alle seguenti misure, 
previste dall’Allegato 5 al DPCM pubblicato:
 
1.     Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 
 
2.     Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno 
due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
 
3.     Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 
 
4.     Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. 
In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere,
schermi touch e sistemi di pagamento.
 
5.     Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte 
le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il
distanziamento interpersonale.
 
6.     Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, 
particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
 
7.     Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona
alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni
superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 
8.     Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Allegato
pdf.gif  DPCM 10 APRILE 2020(1.92 MB)