Si informa la cittadinanza che il 10 Aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un Decreto che ha valenza dal giorno 14 Aprile e fino al 3 Maggio 2020.
In particolare, restano invariate le disposizioni sugli spostamenti e cioè, come previsto all’Art.1 lettera a)
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
- Non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità
della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza
di almeno un metro da ogni altra persona;
- Restano aperte le attività commerciali di generi alimentari, tabaccai,
edicole, farmacie e parafarmacie, nei quali deve essere sempre mantenuta
la distanza interpersonale di almeno un metro;
- È comunque garantita l’apertura per il Commercio al Dettaglio di cui
all’Allegato 1 del DPCM 10 Aprile 2020;
- Sono garantiti i servizi alla persona di cui all’Allegato 2 del DPCM
di cui all’oggetto;
- È prevista l’apertura delle attività lavorative di cui all’Allegato 3
del DPCM 10 Aprile 2020 – nel quale sono specificati i relativi codici ATECO.
-
Si Allega alla presente notizia il DPCM 10 Aprile 2020 così come sottoscritto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i relativi allegati.
Si rimarca l’importanza di attenersi alle misure igienico-sanitarie
di cui all’Allegato 4:
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Evitare abbracci e strette di mano;
d) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l'attività sportiva;
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Gli esercizi commerciali devono attenersi alle seguenti misure,
previste dall’Allegato 5 al DPCM pubblicato:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno
due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere,
schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte
le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il
distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto,
particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona
alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni
superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Allegato |
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DPCM 10 APRILE 2020(1.92 MB) |