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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 APRILE 2020.

01-05-2020
Si rende noto che dal giorno 4 Maggio 2020 andranno in vigore le nuove norme relative a quella che è stata definita “FASE 2” della gestione per il contrato all’Emergenza sanitaria da Covid-19.
Di seguito alcuni punti salienti delle misure previste dal nuovo DPCM, che si potrà scaricare nella sua versione integrale cliccando [PDF]QUI, così come sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute.
Sull’intero territorio nazionale è necessario restare a casa e:
-Sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
-In ogni caso, e' fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
-È in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza;
-I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (<37,5°C) devono rimanere a casa e contattare il medico curante; -          È vietato ai soggetti posti in quarantena uscire dalla propria abitazione;
- È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati;
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ma è consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri, con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri sportivi, centri natatori, centri benessere e cure termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1;
- Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ma resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- Sono sospese le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle dell’Allegato 2;
Gli esercizi commerciali aperti al pubblico sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del necessario all’acquisto dei beni. Si raccomandano le misure di cui all’allegato 5. In particolare, in locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori.
- Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle indicate nell’allegato 3.
- È fatta raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
È fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, o mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, di materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e igiene costante ed accurata delle mani), che restano invariate e prioritarie.